Fune pubblica

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particolare tratto da
"fiera dell'Impruneta, Callot, 1620
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Fune pubblica: punizione, pena, condanna applicata in particolare per reati di piccola entità.
Negli atti processuali dei fondi sia civili che criminali dell'Archivio di Terra del Sole si trova frequentemente l'uso della "fune" come metodo per ottenere dall'accusato una ammissione di colpa. L'imputato, sia uomo che donna, veniva portato nella "stanza del tormento", gli venivano legati i polsi dietro la schiena a una fune e issato fino al soffitto della stanza tramite una carrucola. Veniva lasciato appeso per un certo periodo di tempo durante il quale gli venivano sottoposte insistentemente le domande. Tirando e lasciando di colpo la corda l'imputato si slogava le articolazioni.
[vedi dettaglio e note descrittive sulla pena della fune pubblica]



Con Nostro editto fù abolito la Pena del Bollo imposta per la Legge del dì 6 Febbraio 1750, e con ordine speciale diretto ai Nostri giudici, e Tribunali, restò parimenti abolita la Pena di Corda, o Tratti di fune tanto familiari nelle  antiche leggi del Gran-Ducato.
Confermiamo pertanto nella Nostre Disposizioni proibischiamo ai Nostri
Giudici, e Tribunali, l’uso di tali Pene tanto per affari di Giustizia ordinaria, quanto per cose di Pulizia, e perciò oltre la demolizione delle Forche ovunque si  trovino, Comandiamo che non si tengano  altrimenti esposte alla pubblica vista, ma che si levino da tutti i Pretorj le Corde e Carrucole.

Editto di Pietro Leopoldo Granduca di Toscana, intorno alla riforma della legislazione criminale : Dato in Pisa 30. Nov. 1786. 

tratto da edizione digitalitale di Google 

[vedi anche "gogna"]